Danno Endofamiliare

IL PADRE ASSENTE RISARCISCE LA FIGLIA PER IL DANNO SUBITO: ILLECITO ENDOFAMILIARE

Quesito

Può accadere che un genitore sia completamente assente dalla vita del figlio. Questo comportamento può provocare un danno al figlio? Se sì, come quantificare l’entità del danno e dunque del risarcimento spettante?

Il caso di specie

Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli dichiarava Tizio padre biologico di Caia e disponeva l’affidamento della minore in via condivisa ai genitori, determinando un importo a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento oltre il 50% delle spese straordinarie; il Tribunale, tra le altre cose, condannava il padre al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla figlia e causati dall’assenza paterna dalla propria vita.

 In secondo grado, con riferimento ai danni, la Corte d’Appello di Napoli riteneva sussistente il danno non patrimoniale derivante dal dolore della figlia patito, in conseguenza della mancanza della figura paterna sino all’età di 15 anni. Trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, i giudici utilizzavano le cosiddette prove presuntive attraverso le quali si deduce dal fatto noto quello ignoto secondo un giudizio probabilistico: il fatto noto era la totale assenza del padre che era stato inadempiente ai doveri di cura, istruzione, sostegno morale della figlia e, applicando a tale fatto noto le comuni regole di esperienza, doveva ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.

L’uomo ricorreva in Cassazione lamentando, tra l’altro, anche la quantificazione del danno operata dalla Corte d’Appello.

Principi applicati

La Corte di Cassazione (con ordinanza 4 aprile 2023 n. 9293) ha affermato che all’interno della famiglia, tanto con riferimento ai rapporti orizzontali tra coniugi (nel caso di famiglie fondate sul matrimonio) quanto a quelli verticali tra genitori e figli (indipendentemente dal matrimonio) vigono doveri la cui violazione non è solo sanzionabile con i rimedi tipici del diritto di famiglia. 

Anche la famiglia, infatti, è sottoposta alle comuni regole della responsabilità civile allorquando il danno che si configura costituisce un vero e proprio illecito civile.

Se la violazione dei doveri familiari integra la lesione di diritti costituzionalmente protetti può dar luogo al risarcimento del danno endofamiliare, quel particolare danno non patrimoniale che si verifica proprio all’interno della famiglia. 

Sulla base di questi principi, la Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza impugnata, ha confermato la condanna del padre al risarcimento del danno endofamiliare causato alla figlia e anche la sua quantificazione (una quantificazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. calcolata sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate all’epoca di ciascuna decisione, di primo e di secondo grado).

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