Madre iperprotettiva ostacola rapporto con il padre: limitazione del diritto alla bigenitorialità

Cass. Civ. Sez. I, Ord. 19 settembre 2022 n. 27346

IL CASO

La madre di un minore ha trasferito il figlio, di pochi mesi di vita, in un luogo ignoto, senza il consenso paterno, impedendo costantemente e continuativamente qualsiasi contatto tra il minore ed il padre; ha utilizzato la malattia del figlio (epilessia) per isolare socialmente il figlio e farlo crescere in un ambiente iperprotettivo tanto che lo stesso aveva seri problemi di motricità perché non era abituato a camminare e correre.

La donna gli aveva impedito persino la frequentazione della scuola materna e aveva sottratto il figlio anche alla scuola dell’obbligo.

La madre – al termine del secondo grado di giudizio – si era vista sospendere la responsabilità genitoriale e – a conferma della decisione del tribunale per i minorenni – collocare il figlio in comunità.

DECISIONE

Con la presente decisione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla madre

In particolare, la Corte di Cassazione confermava quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio, ritenendo che la gravità della situazione accertata dal giudice del merito – ovvero la radicale lesione del diritto alla bigenitorialità determinato dal complesso delle scelte e dei comportamenti materni – ha imposto l’adozione del provvedimento di collocamento del figlio in comunità.

Inoltre, la sottrazione del minore di età, l’impedimento dell’esercizio del diritto di visita del padre, e comportamenti  pregiudizievoli nei confronti del minorenne, hanno dato vita a  reiterate violazioni di provvedimenti giudiziari da parte della madre  nei confronti del figlio, di fatto contrastanti con l’esigenza di una sua  crescita psicosociale sana e serena, e hanno costituito le basi per una pronuncia di sospensione della responsabilità genitoriale.

PRINCIPI APPLICATI

In generale la responsabilità genitoriale (espressione introdotta dalla legge di riforma 10 dicembre 2012, n. 219 che ha sostituito quella più patriarcale di potestà genitoriale) si esercita congiuntamente e in maniera paritaria da parte di entrambi i genitori.

Tuttavia, come affermato nella richiamata pronuncia della Corte di cassazione – è possibile una limitazione del diritto alla bigenitorialità quando si accerta che la relazione con uno dei due genitori possa arrecare al minore di età un pregiudizio; le scelte unilaterali di uno dei genitori di limitare immotivatamente il diritto del minore alla relazione con l’altro, se non adeguatamente e tempestivamente contrastati, possono causare inevitabilmente la cristallizzazione arbitraria dell’assenza della figura genitoriale e sono pertanto da stigmatizzare.

CONCLUSIONI

Nel caso di specie, la pluriennale sequenza di scelte e comportamenti isolanti ed ostacolanti la relazione del minore con il padre tenuti dalla mamma sono stati giudicati gravemente pregiudizievoli sul piano formativo ed educativo per il minore, e da qui è conseguita la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale. 

Quindi anche i genitori molto protettivi rischiano di perdere l’affidamento dei figli, quando un simile comportamento rappresenta un concreto pericolo per il benessere del minorenne.

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