Mancato mantenimento al coniuge? Pagamento diretto al datore di lavoro

Mancato mantenimento al coniuge? Pagamento diretto al datore di lavoro

Con l’entrata in vigore della cosiddetta Riforma Cartabia, nel nostro ordinamento è stato introdotto lo strumento innovativo dell’ordine di pagamento diretto al terzo. E’ l’articolo 473 bis n. 37 del Codice di procedura civile a statuirlo.

L’istituto in questione – quello del pagamento diretto del terzo – può essere utilizzato dal soggetto creditore al quale, pur spettando la corresponsione di un contributo al mantenimento per sé o per la prole definito in sede di separazione, si trovi di fronte all’ inadempimento del coniuge tenuto al versamento. 

Al verificarsi di tale circostanza, la parte creditrice potrà rivolgersi direttamente al datore di lavoro del debitore, evitando di interpellare il Giudice.

Grazie alla riforma Cartabia, lo strumento del pagamento diretto è diventato ancora più semplice ed efficace, non essendoci bisogno di un’espressa pronuncia del giudice.

Si tratta di uno strumento che consente al soggetto beneficiario del mantenimento di ottenere lo stesso dal soggetto che, a propria volta, deve delle somme di denaro al coniuge obbligato. È il caso del datore di lavoro oppure, ad esempio, dell’Inps.

Come funziona la procedura?

Nel caso in cui il coniuge debitore non provveda al pagamento del mantenimento, il coniuge creditore dovrà trasmettere una costituzione in mora, tramite raccomandata o posta elettronica certificata, al fine di sollecitare il destinatario nel provvedere al pagamento dell’assegno dovuto.

Se, nonostante la diffida, l’obbligato è rimasto inadempiente nei successivi trenta giorni, è possibile procedere con la notifica del provvedimento in cui è stabilito l’importo che l’obbligato deve versare a titolo di mantenimento o di assegno divorzile, al fine di vederselo attribuito direttamente.

Il terzo è tenuto al pagamento dell’assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.

Contestualmente, il soggetto creditore dovrà trasmettere una comunicazione al coniuge debitore – sempre tramite raccomandata o posta elettronica certificata – significando al destinatario di aver richiesto un ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, alla luce dell’inadempienza dimostrata.

Nel caso in cui il datore di lavoro non provvedesse al pagamento o ignorasse l’ordine di pagamento diretto diventerà lui stesso il debitore e sarà possibile, pertanto, intraprendere un’azione esecutiva nei suoi confronti.

La riforma Cartabia e il pagamento del terzo in caso di mancato mantenimento al coniuge

La riforma Cartabia ha reso più semplice il ricorso allo strumento del pagamento diretto del terzo in quanto ha previsto un’unica procedura, sia per l’assegno di mantenimento (per sé o per i figli) che per quello divorzile, in modo tale che ora si possa sempre ottenere il pagamento diretto anche in assenza di un’espressa disposizione del giudice.

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