IL COMODATO SULLA CASA FAMIGLIARE RESTA ANCHE SE CAMBIA IL NUCLEO

Il Tribunale di Mantova, con una recentissima sentenza del 21.11.2022, ha deciso in relazione alla richiesta di restituzione di un immobile adibito a casa familiare, concesso in comodato dalla madre al figlio.

Nel caso di specie, la madre, che aveva concesso l’immobile in comodato al figlio per soddisfare le esigenze familiari di quest’ultimo, reputava il contratto risolto poiché ormai sia il primo sia il secondo vincolo matrimoniale del figlio si erano disgregati.

Questa tesi non è stata accolta dal Tribunale, avendo il Giudice affermato che il comodato, ai sensi dell’art. 1804 del Codice Civile è un contratto intuitu personae e che il diritto di utilizzazione risulta concesso per tutta la durata in cui l’immobile dato in godimento risulti necessario alla famiglia del comodatario.

In particolare, non è sostenibile la tesi della cessazione del comodato per il venir meno della specifica, iniziale destinazione a seguito della rottura del primo vincolo matrimoniale, né del secondo rapporto coniugale, non essendosi mai precisato che la causa del contratto fosse connotata da un vincolo famigliare solo in favore della prima moglie e non dalle altre.

Se dunque il contratto ancora la durata del comodato alla famiglia del comodatario, corrisponde a diritto che esso perduri fino al venir meno delle esigenze della sua famiglia, qualunque composizione essa assuma nel corso degli anni.

Conclusioni

Quindi per questi motivi la domanda della madre di restituzione dell’appartamento veniva rigettata, con affermazione da parte del tribunale del principio secondo il quale aa madre che concede il comodato d’uso dell’immobile di sua proprietà al figlio per le sue esigenze familiari non può chiederne la restituzione solo perché i nuclei familiari del figlio sono cambiati dopo la fine di due matrimoni.

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